CONTEGGIO DEI KILOMETRI

Condividi:

Il Ministero impone un controllo sul kilometraggio molto rigido nella fase di controllo della Revisione dell’Auto

Nei mesi scorsi avevamo già parlato del nuovo Certificato di Revisione, un documento che è stato introdotto dal Decreto Ministeriale n. 214 per recepire la Direttiva Europea 2014/45.

Questo certificato, al pari di una cartella clinica, dovrà contenere dati come ad esempio un voto sulle condizioni del mezzo, ossia, una valutazione generale che ne riveli le carenze, suddivise in lievi, gravi e pericolose.

Più nello specifico il Certificato di Revisione contiene:

  • numero di telaio
  • data di immatricolazione
  • luogo e data del controllo
  • lettura del contachilometri al momento del controllo
  • categoria del veicolo
  • carenze individuate e livello di gravità
  • risultato del controllo tecnico
  • data del prossimo controllo
  • ragione sociale del centro che ha effettuato il controllo
  • firma dell’Ispettore della Revisione del centro.

L’effettiva entrata in vigore sarà nel 2019.

Uno di questi temi è il controllo sul kilometraggio (o conteggio dei kilometri effettuati dal veicolo).

PERCHE’ IL CONTROLLO DEL KILOMETRAGGIO

Esiste un gravoso problema legato alla manomissione del dato sugli effettivi Km percorsi dal veicolo, anche detto “chilometraggio”.

Per meglio dire si tratta di una vera e propria “truffa”.

Poniamo che una persona voglia mettere in vendita il proprio veicolo e desideri “barare” sul numero effettivo di chilometri percorsi, con l’obiettivo di far apparire che essi siano di meno di quelli effettivi e quindi poter richiedere un prezzo di offerta più alto di quello reale.

Per cercare di ovviare a questa possibilità il nuovo Decreto prevede che sul certificato di revisione siano riportati gli effettivi chilometri percorsi dall’auto.

L’ Ispettore della Revisione dovrà comunicare il dato sui chilometri percorsi dall’auto alla Motorizzazione Civile ed all’Automobilista.

Questo dato diviene così quello “ufficiale” per testimoniare l’effettivo numero di Km percorsi dal veicolo in quella tale data.

Questo darà certezza anche, e soprattutto, nelle fasi di compra-vendita.

Tuttavia, esisterà ancora la possibilità di manomissione del contachilometri, entro i primi 4 anni dall’immatricolazione: in quanto nei primi 4 anni di vita del veicolo non è obbligatorio effettuare la revisione. E quindi non risulteranno dati ufficiali precedenti.

Quindi se qualcuno intende “barare” sugli effettivi chilometri percorsi dal veicolo può optare per questa non lecita – ma fattibile – operazione, compiendo lo “schilometraggio” entro il periodo dei 4 anni dall’immatricolazione.

Una volta inserito, il nuovo dato sostituisce il precedente (o ne diviene il primo ed unico nel caso di prima revisione) e diventa il chilometraggio “ufficiale”, quantomeno agli occhi di un ignaro acquirente del mezzo usato.

Dal 2018 infatti la manomissione del contachilometri del veicolo sarà punita ai sensi del Codice della Strada, per ora con un’ammenda di € 85,00.

Purtroppo non è sempre semplice comprendere questa “evidenza” e, ancor peggio, non tutti coloro che effettuano il servizio di revisione dei veicoli sono così “attenti” a questo fattore: anche per propri torna-conto personali, legati al fatto di incassare il ricavo della revisione anche se in presenza di una evidente manomissione.

 

SCENARI DI MERCATO

Il mercato della rivendita dei veicoli è in forte espansione: pensate che la compra-vendita di auto usate vale l’1,1% del PIL.

Questo trend è in continua crescita e nel 2016 valeva ben 19 miliardi di Euro.

I prodotti di mercato come le automobili hanno una durata di vita sufficiente da consentire questo meccanismo di economia circolare, che in altre parole è il meccanismo di compra-vendita basato su scambi di proprietà del bene.

E’ quindi ipotizzabile che alla base delle nuove normative che stanno entrando in campo, vi siano anche principi di ragionamento come questo.

Affinché si possa garantire una migliore qualità nel processo di compra-vendita con dati ufficiali che attestano lo stato d’essere del veicolo, è interessante che vi possa essere un documento ufficiale approvato dalla Motorizzazione Civile che attesta le condizioni.

 

COSA SUCCEDERA’

L’Attestato di Superamento del Controllo della Revisione o Certificato di Revisione conterrà anche l’informazione relativa al conteggio dei kilometri nella data nella quale è stata eseguita la revisione.

In ogni caso, il Ministero impone regole comuni e rigide su questo punto.

Vediamole insieme.

Consultazione della documentazione

  1. Il Certificato di Revisione si potrà vedere sul Portale dell’Automobilista oppure richiedere alla Motorizzazione Civile competente. Questo a partire dal 2019 e sarà visibile anche il dato sui kilometri ed avrà valore probante;

Chi deve controllare

  1. C’è ancora una falla del sistema che riguarderà però solo i prossimi 4 anni sul controllo effettivo dello skilometraggio, vale a dire che, a regime verrà controllata la congruenza tra il dato kilometrico segnato alla prima revisione – quella effettuata dopo l’entrata in vigore di questo fascicolo elettronico – e quella “seconda” successiva. Allo stato odierno si parte “da zero” e quindi la possibilità di cogliere uno schilometraggio purtroppo non sarà possibile nel 100% dei casi alla prima prossima revisione, ma lo sarà invece a partire dalla “seconda successiva revisione” (come spiegato in questo punto).

Attenzione: in questo si rendeno attori protagonisti sia l’ Ispettore della Revisione che deve effettuare il controllo, sia il proprietario del veicolo che dovrà sostenere il dato sui kilometri riportato, (vediamo in quale senso nei punti successivi).

Infatti all’atto della consegna della carta di circolazione l’ispettore che effettua la revisione dovrà evidenziare all’utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100.

Conteggio dei kilometri nel caso di sostituzione o riparazione del contachilometri

3a. Qualora il veicolo fosse stato sottoposto a sostituzione o riparazione del contachilometri in data successiva all’entrata in vigore di queste nuove norme, il proprietario è tenuto a presentare una dichiarazione di installazione a regola d’arte dell’officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile.

3b. Se tale intervento fosse stato effettuato in data antecedente si dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva. Altre fattispecie dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.

Delega per fare la Revisione

  1. Già a partire dal prossimo 19 Novembre 2019 se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.

Nel caso fosse stato immesso un chilometraggio errato, lo stesso potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi.

Ulteriore controllo da parte della Motorizzazione Civile

  1. Nel caso in cui fosse necessario eseguire anche una visita e prova del veicolo per integrare i dati mancanti, al fine di semplificare la procedura, si invitano gli UMC a concordare con gli interessati una prenotazione in concomitanza con la successiva revisione durante la quale effettuare gli accertamenti tecnici necessari, senza aggravio economico oltre a quello dovuto per la sola revisione.
Condividi:

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.