BOLLO: COME, DOVE E QUANDO PAGARLO

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  1. Chi deve pagare il bollo auto?

Il bollo auto è nella maggior parte dei casi una tassa di proprietà dal momento che è dovuta da parte di coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari di un veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). E’ bene quindi ricordare che il pagamento del bollo auto è dovuto alla Regione in cui i singoli proprietari hanno la residenza anagrafica.

In alcuni casi invece si parla di tassa di circolazione poiché non è dovuta per effetto dell’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche. E’ questo il caso di ciclomotori, le cosiddette minicar, i veicoli di particolare interesse storico e/o collezionistico (ultraventennali)e i veicoli “anziani” (ultratrentennali).

Attenzione: Non è necessario esporre la tassa automobilistica (bollo auto) nel veicolo, ma occorre conservare le ricevute anche in caso di vendita del veicolo in questione.

  1. Dove pagare il bollo auto?

La tassa automobilistica è come detto dovuta alla regione di residenza e può essere pagata presso:

  • Le delegazioni ACI;
  • Le agenzie di pratiche auto abilitate;
  • I tabaccai
  • Gli uffici postali;
  • Servizi di pagamento On-Line ACI Bollo net

Inoltre il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato anche tramite servizi bancari ATM/home banking presso numerosi istituti di credito.

  1. Quando pagare il bollo auto?

A) Il primo pagamento per un’autovettura nuova deve essere eseguito entro la fine del mese dell’immatricolazione. Se l’immatricolazione dell’autovettura è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro la fine del mese successivo. In ogni caso, il mese di immatricolazione deve essere pagato per intero (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese). La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dalla motorizzazione civile.

B) Ilprimo pagamento per un’autovettura usata,se il veicolo è acquistato da un privato e nel caso di bollo auto in corso di validità alla data di vendita del veicolo, è dovuto dall’acquirente ricollegandosi alla scadenza originaria dello stesso. Se invece il bollo auto è già scaduto alla data di vendita del veicolo, la responsabilità per l’omesso pagamento ricadrà sul precedente proprietario, in quanto soggetto proprietario l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. L’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto.

Se il veicolo usato è acquistato da un rivenditore autorizzato e se il bollo auto è in corso di validità alla data di vendita del veicolo, l’acquirente deve collegarsi alla scadenza originaria dello stesso.
Qualora invece il bollo auto sia già scaduto alla data di vendita del veicolo ed il rivenditore non abbia precedentemente richiesto l’interruzione dell’obbligo di pagamento per il veicolo in oggetto, le conseguenze del mancato pagamento ricadranno sul soggetto (precedente proprietario o rivenditore) che risulti intestatario al PRA alla scadenza del termine ultimo per il pagamento. L’acquirente dovrà collegarsi alla periodicità della precedente scadenza.

Se, invece, è stato attivato il regime di interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo auto, si applicheranno le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi (vedi sezione “Primo pagamento auto nuova”), ponendo attenzione al fatto che occorre riferirsi alla data di autentica dell’atto di compravendita, invece che alla data di immatricolazione (come accade nel caso di veicolo nuovo).

C)Il rinnovo del bollo auto per gli anni successivideve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Se l’ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato o è festivo, è possibile, senza incorrere in sanzioni, pagare il primo giorno lavorativo successivo.

SCADENZA RINNOVO
Dicembre dal 1° al 31 Gennaio
Gennaio dal 1° al 28 Febbraio
Aprile dal 1° al 31 Maggio
Maggio dal 1° al 30 Giugno
Luglio dal 1° al 31 Agosto
Agosto dal 1° al 30 Settembre
Settembre dal 1° al 31 Ottobre
  1. Calcolo del bollo auto

Il bollo auto viene oggi calcolato sulla base della potenza (KW) e in base alla classe di emissione (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4) secondo il seguente schema: bollo auto calcolo. Ogni contribuente inoltre può anche farsi calcolare l’importo del bollo auto sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).

  1. Bollo auto, ecco le sanzioni

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa automobilistica, è necessario pagare anche delle sanzioni, che cresceranno in base al ritardo con cui il pagamento viene effettuato, oltre a interessi moratori. Il pagamento oltre il termine è quindi consentitoentro un anno dalla violazione se viene effettuato volontariamente mediante il versamento contestuale del tributo, delle sanzioni e degli interessi, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza, quindi, può regolarizzare la sua posizione, se il pagamento avviene entro 1 anno dal termine di scadenza, come segue:

  1. sanzione del 3,0 %, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
  2. sanzione del 3,75 % se il pagamento viene effettuato dopo 30 giorni e fino ad un anno dalla scadenza.

Se il pagamento viene effettuato oltre 1 anno dalla scadenza, le sanzioni si elevano al 30% del dovuto.
Per i ritardati pagamenti, oltre alle sanzioni, vengono applicati anche gli interessi di mora. (approfondimenti su: bollo auto sanzioni)

  1. Casi particolari

Esistono vari casi particolari per approfondire consigliamo la lettura di: esenzione bollo autoriduzione bollo auto o rimborso bollo auto.

Arriva un nuovo bollo auto? L’ipotesi era stata ventilata già a giugno dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e prevedeva di calcolare l’imposta non più sui cavalli fiscali, ma in base al tasso di inquinamento del veicolo. Colpendo – di fatto – soprattutto chi ha una vettura Euro 3 – quelle immatricolate tra il 2001 e il 2006.

E ora, come racconta l’Adnkronos, l’ipotesi è stata confermata da Laura Puppato, membro della commissione Ambiente: Questa ipotesi rientra in una prima fase di avvio di un tipo di valutazione economica basata non sono sul pil, ma anche sulla sostenibilità e sulla giustizia ambientale, ha detto la senatrice Pd, Il 2017 è stato il primo anno in cui alcuni indicatori del Benessere Equo e Sostenibile sono entrati nella manovra finanziaria. La speranza è che questa iniziativa possa essere inserita nella Legge di Bilancio 2018.

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